Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici e'  legalmente  domiciliato
in Roma, via dei Portoghesi n. 12,  contro  la  Regione  Abruzzo,  in
persona  del  suo  Presidente  p.t.,  per   la   declaratoria   della
illegittimita' costituzionale della legge della Regione Abruzzo n. 28
del 24 agosto 2018 - Abruzzo 2019 - Una legge per L'Aquila capoluogo:
attraverso  una  ricostruzione,  la  costruzione  di  un  modello  di
sviluppo  sul  concetto  di  Benessere  equo  e  sostenibile   (BES),
pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Abruzzo  del  24
agosto 2018, n. 81-speciale,  come  da  delibera  del  Consiglio  dei
ministri in data 20 ottobre 2018, per contrasto con l'art.  81  della
Costituzione. 
 
                                Fatto 
 
    In data 24 agosto 2018 e' stata pubblicata,  sul  n.  81-speciale
del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, la legge regionale n.
28 del 24 agosto 2018, intitolata  «Abruzzo  2019  -  Una  legge  per
L'Aquila capoluogo: attraverso una ricostruzione, la  costruzione  di
un modello di sviluppo sul concetto di Benessere equo  e  sostenibile
(BES)». 
    Detta legge, come meglio si  andra'  a  precisare  in  prosieguo,
eccede  dalle  competenze  regionali,  e'  violativa  di   previsioni
costituzionali, ed invade illegittimamente le competenze dello Stato;
si  deve  pertanto  procedere  con  il   presente   atto   alla   sua
impugnazione,  affinche'  ne   sia   dichiarata   la   illegittimita'
costituzionale  con  conseguente  annullamento,  sulla   base   delle
seguenti considerazioni in punto di 
 
                               Diritto 
 
    1. La legge della Regione Abruzzo  n.  28  del  24  agosto  2018,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Abruzzo  del  24
agosto 2018, n. 81-speciale, intitolata «Abruzzo 2019 - Una legge per
L'Aquila capoluogo: attraverso una ricostruzione, la  costruzione  di
un modello di sviluppo sul concetto di Benessere equo  e  sostenibile
(BES)», ha previsto una  serie  di  disposizioni  volte  a  precisare
«l'inquadramento  della  funzione  dell'Aquila  Citta'  capoluogo  di
Regione e del suo territorio nel complessivo  assetto  della  Regione
Abruzzo, in attuazione dei principi di  solidarieta'  e  di  coesione
sociale che consentono di perseguire l'armonico ed adeguato  sviluppo
di tutte le aree della Regione» (art. 1). 
    A tal fine la legge prevede la  redazione  di  «un  programma  di
investimenti  strategici,  da  realizzarsi  nell'arco   del   periodo
finanziario di riferimento» (art. 4), che interesseranno la  Funzione
di coordinamento e sicurezza del territorio (art. 8), la Cooperazione
turistica (art. 9), l'Ambiente (art.  10),  il  Patrimonio  artistico
(art. 11), le Attivita' culturali e sportive (art. 12), la Perdonanza
Celestiniana (art. 13). 
    Con  la  legge  in  discorso  sono   altresi'   poste,   per   la
realizzazione concreta del  programma  per  come  sara'  definito  da
un'apposita  Conferenza  permanente,  disposizioni  che  disciplinano
l'assetto del personale (art. 14); e si prevede infine una «attivita'
di  controllo  e  monitoraggio  sulla  corretta  utilizzazione  delle
risorse assegnate, oltreche' sulla qualita' e la tempestivita'  degli
interventi» (art. 15). 
    Con l'art. 16, da ultimo, il legislatore regionale ha  introdotto
una norma finanziaria, precisando con quali modalita' si intende  far
fronte agli oneri posti a carico del bilancio regionale  dalla  nuova
normativa. 
    Le disposizioni cosi' introdotte, e in particolare l'art.  16  da
ultimo   menzionato,   sono   viziate   da   patente   illegittimita'
costituzionale, incidendo  nella  competenza  statale  in  materia  e
comportando violazione dell'art. 81 della Costituzione,  che  prevede
che «ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai  mezzi
per   farvi   fronte»,   e   devono   pertanto   essere    dichiarate
incostituzionali sulla base delle considerazioni che seguono. 
    2. L'art. 16, come mostra la sua rubrica  («Norma  finanziaria»),
persegue il (doveroso) obiettivo di individuare i fondi necessari per
la realizzazione del programma volto alla valorizzazione della citta'
de l'Aquila. 
    Dopo aver chiarito che «1. Le disposizioni della  presente  legge
si applicano a decorrere dall'anno 2019 e pertanto  per  l'anno  2018
non comportano oneri a carico  del  bilancio  regionale»,  l'articolo
prevede che, «2. Per il biennio 2018-2020, agli oneri di cui all'art.
7,» (si tratta della norma  che  prevede  le  modalita'  di  concreta
assegnazione  delle  risorse  per   l'attuazione   degli   interventi
programmati) «stimati per entrambe le annualita' in euro  785.000,00,
e corrispondenti allo 0,5% dello stanziamento in bilancio relativo al
gettito derivante dal  bollo  auto,  si  fa  fronte  con  le  risorse
stanziate  nella  Missione  9  "Sviluppo  sostenibile  e  tutela  del
territorio  e  dell'ambiente",  Programma  09   "Politica   regionale
unitaria per lo sviluppo sostenibile e la  tutela  del  territorio  e
dell'ambiente",  Titolo  2  del   bilancio   pluriennale   2018-2020,
stanziamento di nuova istituzione, iscritte con la legge di  bilancio
ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancia delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42). 3. Agli oneri per gli esercizi successivi,  corrispondenti  allo
0,5% dello stanziamento in bilancio relativo al gettito derivante dal
bollo auto, si fa fronte con legge di bilancio. 4. Le risorse di  cui
alla presente legge sono assegnate dalla Regione secondo il principio
dell'addizionalita'». 
    Orbene, al di la' della sua generica testuale previsione,  appare
evidente che l'art. 16 non soddisfa il fondamentale requisito di  cui
all'art. 81 della Carta fondamentale, non provvedendo in  verita'  ad
indicare i mezzi con i quali  si  puo'  far  fronte  ai  nuovi  oneri
previsti dalla legge n. 28/2018. 
    3. Se e' infatti pur vero, come sopra evidenziato, che il comma 2
dell'art. 16 menziona formalmente i mezzi ai  quali  si  ricorre  per
affrontare le nuove spese, a  tale  indicazione  non  corrisponde  in
realta' alcuna risorsa. 
    La Missione 9, Programma 09, Titolo 2, del  bilancio  pluriennale
di previsione 2018-2020 della  Regione  Abruzzo,  per  quanto  emerge
dall'esame dello stesso, pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione Abruzzo  quale  allegato  alla  legge  di  bilancio  (L.R.  5
febbraio 2018, n. 7, pubblicata nel B.U.  della  Regione  Abruzzo  16
febbraio 2018, n.  22-speciale)  presenta  infatti  uno  stanziamento
nullo. 
    Pertanto la disposizione si  pone  in  insanabile  contrasto  con
l'art. 81, terzo comma,  della  Costituzione:  e  con  essa,  in  via
derivata, incostituzionale appare tutta la legge che si impugna,  non
esistendo risorse per fronteggiare le spese ivi previste. 
    4. Codesta Ecc.ma Corte ha invero piu'  volte  precisato  che  il
fondamentale principio posto  dalla  disposizione  costituzionale  in
discorso vincola  anche  il  legislatore  regionale,  che  «non  puo'
sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidita' del
bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira» (cosi', tra le  tante,  Corte
cost., sent., 21 ottobre 2011, n. 272, in una fattispecie riguardante
proprio la Regione Abruzzo). 
    Nella  or  menzionata  decisione  codesto  Collegio  ha  altresi'
chiarito che «la copertura di nuove  spese  "deve  essere  credibile,
sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato
rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri"»,
e che l'indicazione della copertura «e' richiesta anche  quando  alle
nuove o maggiori spese possa farsi fronte con somme gia' iscritte nel
bilancio, o perche' rientrino in un capitolo che abbia  capienza  per
l'aumento di spesa, o perche'  possano  essere  fronteggiate  con  lo
"storno" di  fondi  risultanti  dalle  eccedenze  degli  stanziamenti
previsti per altri capitoli» (Corte cost., sentenza n. 272/11 cit.). 
    Orbene, nel caso  in  esame,  come  visto,  nessuno  stanziamento
risulta disponibile nel bilancio di previsione  richiamato  dall'art.
16 della legge che si impugna. 
    Allo stato, dunque, non esiste alcuna copertura  per  far  fronte
agli oneri finanziari derivanti dalla legge n. 28/2018: l'art. 16  e,
in via derivata, l'intera legge impugnata violano pertanto l'art.  81
della   Carta   fondamentale    e    dovranno    essere    dichiarati
incostituzionali.